Associazioni dei consumatori e legittimazione a ricorrere

Tre i principi ribatiti dal Giudice Amministrativo

1.     la legittimazione a ricorrere di un’associazione di consumatori va verificata caso per caso “alla luce dei provvedimenti effettivamente impugnati e della loro concreta attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli interessi” di cui l’ente è portatore statutario.

2.     la pur ampia legittimazione ad agire in giudizio dell’associazione ricorrente non è tuttavia così vasta da ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario esser commisurata a quegli atti che siano idonei ad interferire con specificità ed immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti.

3.     le facoltà di denuncia e di partecipazione delle associazioni di consumatori nei procedimenti che si svolgono innanzi all’Autorità antitrust non consentono automaticamente la legittimazione a ricorrere.

 

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