07/07/2006
Incidenti stradali, Cid valido fino a prova contraria
La Suprema corte, affrontando la problematica della validità delle dichiarazioni fatte nel modulo Cid, ha chiarito quali sono i punti fermi che bisogna sempre tenere presenti quando si affronta la materia dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli:
1. nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore il «responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario»;
2. la decisione del giudice deve essere uniforme per tutti e tre i soggetti ed è, inoltre, idonea a regolare i rapporti tra gli stessi.
Secondo le Sezioni Unite l’accertamento deve quindi essere unico ed uniforme; pertanto, qualora la compagnia assicuratrice riesca a fornire la prova che quanto contenuto nella Cid non corrisponda al vero non risulta esserci alcuna responsabilità a carico del proprio assicurato anche se quest’ultimo si sia assunto la responsabilità dell’accaduto nel modulo di constatazione amichevole.
Praticamente, la dichiarazione di responsabilità del sinistro contenuta nel Cid non ha «funzione di prova piena» ma è liberamente apprezzata dal giudice e può essere sconfessata dall’assicuratore con prova contraria.