13/07/2006
Danno esistenziale (morale, biologico) da demansionamento
Quali sono gli obblighi del lavoratore per far valere i diritti che possono essere fatti risalire al demansionamento (danno da non confondere con il mobbing)?
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza riportata, mostrano di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è onere del lavoratore provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il danno patito e il nesso di causalità con il demansionamento, i quali rappresentano il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa del pregiudizio ad opera del giudice, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. (Cass. Civ. 10361/2004; Cass. Civ. 16792/2003; Cass. Civ. 8904/2003; Cass. Civ. 2561/1999; Cass. Civ. 7905/1998; Trib. Agrigento 1 febbraio 2005).
Le Sezioni Unite quindi, non hanno aderito all’altro orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il lavoratore non sarebbe gravato dall’onere di provare l’esistenza del danno, giacché la liquidazione del suo ammontare può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., attraverso la valutazione di elementi presuntivi, attinenti alla natura, all’entità e alla durata del demansionamento (Cass. Civ. 10157/2004; Cass. 8271/2004; Cass. Civ. 15868/2002; Cass. Civ. 13580/2001; Cass. Civ. 1443/2000; Cass. Civ. 11727/1999; Cass. Civ. 13299/1992).
Interessante è inoltre la distinzione tra danno, morale, biologico ed esistenziale con i riferimenti probatori e valutativi.