24/07/2006
Il direttore dello stabilimento è il responsabile per gli infortuni sul lavoro
Un direttore di stabilimento (unitamente al medico aziendale) aveva eccepito che non poteva essere considerato un datore di lavoro «sia per l’assenza di documentazione e di procura rilasciata dal legale rappresentante della società sia per essere rimasto estraneo al trasferimento del lavoratore e alle contestazioni disciplinari allo stesso indirizzate» e che quindi non poteva rispondere dei danni subiti da un lavoratore affetto da gravi disturbi psichici connessi all’attività lavorativa.
La Corte di cassazione che, con la sentenza riportata del 13 giugno, è intervenuta chiarendo che responsabile deve ritenersi «… colui che ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva, cui spetta il controllo su tutta l’organizzazione amministrativa e gestionale dell’ente cui egli è preposto; il che comporta anche l’obbligo di assicurare ai lavoratori un’adeguata formazione in materia di sicurezza del lavoro».
Quindi il direttore è a tutti gli effetti un datore di lavoro, con o senza delega rilasciata dal legale rappresentante della società.