05/10/2006
Esiste un diritto a nascere e non quello a non nascere se non sano
L'esistenza di malformazioni o malattie del feto non comporta, sic et simpliciter, la possibilità per la gestante di interrompere la gravidanza; così che, se a monte non esiste un diritto a nascere sano (rectius: un diritto a non nascere se non sano), allora, a valle, non può esistere un diritto al risarcimento del danno derivante da una nascita non sana, ove non imputabile al medico.
La norma dell'art. 6 lett. b) della legge n. 194 del 1978 consente l'interruzione volontaria della gravidanza (dopo i primi novanta giorni) solo se le malformazioni del nascituro determinino un grave pericolo per la salute psichica e fisica della donna.
Ne deriva che un'eventuale richiesta di risarcimento del danno potrà essere avanzata dal nascituro (tramite la rappresentanza legale dei propri genitori) esclusivamente se le malformazioni sono state determinate dalla condotta colposa/dolosa (attiva od omissiva) del medico; viceversa, qualora non risulti provato tale nesso eziologico tra condotta del medico e verificazione delle patologie del nascituro, il minore non potrà dolersi del fatto di essere nato.