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Regolamento ISVAP n. 6 - 2006 - sanzioni disciplinari per intermediari e periti.

È stato pubblicato dall'ISVAP il regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi che dà attuazione all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni del Codice delle Assicurazioni.

Data di applicazione: dal 1° gennaio 2007, in coincidenza con l'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa, e riguarda anche i procedimenti disciplinari per illeciti commessi fino al 31 dicembre 2006, con il rispetto delle vecchie norme (legge 7 febbraio 1979 n. 48, legge 28 novembre 1984 n. 792 e legge 17 febbraio 1992 n. 166).

 

Svolgimento da parte dell'ISVAP dell'attività istruttoria relativa all'accertamento delle violazioni:

Deve concludersi entro novanta giorni dal ricevimento degli atti da cui è possibile desumere la violazione.

L'archiviazione del procedimento o alla contestazione degli addebiti all'interessato, deve effettuarsi entro centoventi giorni (centottanta per i soggetti residenti all'estero) dalla conclusione dell'istruttoria.

È prevista la facoltà per il destinatario della contestazione di:

-          accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia,

-          di depositare scritti e memorie difensive,

-          di proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e di chiedere l'audizione davanti al Collegio di garanzia per svolgere di persona la propria difesa all'adunanza fissata per la trattazione del procedimento disciplinare,

-          di farsi assistere da un legale o di un esperto di fiducia.

 

Svolgimento della procedura, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato, dinnanzi al Collegio di garanzia:

Il Collegio di garanzia è composto da tre membri nominati dall'ISVAP:

-          il Presidente deve essere scelto tra i magistrati con qualifica non inferiore a Consigliere della Corte di Cassazione o equiparati, ovvero tra i docenti universitari di ruolo,

-          da altri due esperti in materia assicurativa, nominati sentite le associazioni maggiormente rappresentative.

 

Adozione dei provvedimenti disciplinari finali:

La fase decisoria del procedimento disciplinare è attribuita alla competenza del Presidente dell'ISVAP in funzione della proposta motivata formulata dal Collegio di garanzia, con facoltà di rinviare la proposta al Collegio per il riesame.

 

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