05/11/2006
Regolamento ISVAP n. 6 - 2006 - sanzioni disciplinari per intermediari e periti.
È stato pubblicato dall'ISVAP il regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi che dà attuazione all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni del Codice delle Assicurazioni.
Data di applicazione: dal 1° gennaio
Svolgimento da parte dell'ISVAP dell'attività istruttoria relativa all'accertamento delle violazioni:
Deve concludersi entro novanta giorni dal ricevimento degli atti da cui è possibile desumere la violazione.
L'archiviazione del procedimento o alla contestazione degli addebiti all'interessato, deve effettuarsi entro centoventi giorni (centottanta per i soggetti residenti all'estero) dalla conclusione dell'istruttoria.
È prevista la facoltà per il destinatario della contestazione di:
- accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia,
- di depositare scritti e memorie difensive,
- di proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e di chiedere l'audizione davanti al Collegio di garanzia per svolgere di persona la propria difesa all'adunanza fissata per la trattazione del procedimento disciplinare,
- di farsi assistere da un legale o di un esperto di fiducia.
Svolgimento della procedura, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato, dinnanzi al Collegio di garanzia:
Il Collegio di garanzia è composto da tre membri nominati dall'ISVAP:
- il Presidente deve essere scelto tra i magistrati con qualifica non inferiore a Consigliere della Corte di Cassazione o equiparati, ovvero tra i docenti universitari di ruolo,
- da altri due esperti in materia assicurativa, nominati sentite le associazioni maggiormente rappresentative.
Adozione dei provvedimenti disciplinari finali:
La fase decisoria del procedimento disciplinare è attribuita alla competenza del Presidente dell'ISVAP in funzione della proposta motivata formulata dal Collegio di garanzia, con facoltà di rinviare la proposta al Collegio per il riesame.