29/12/2006
Prorogati i termini per l'iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2006 il Decreto "Milleproroghe" che all'art. 6 comma 7 così dispone:
"Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del Regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute e a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1 febbraio 2007"
Questo l’articolo 4 del regolamento
Art. 4 - (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)
1. E’ istituito presso l’ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana.
2. Il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:
- sezione A: gli agenti;
- sezione B: i mediatori;
- sezione C: i produttori diretti;
- sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
- sezione E: gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.
3. Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto per i quali non è stato assolto l’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile e, nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.
4. L’iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all’intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l’attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto. Di tale operatività contestuale è data evidenza nelle sezioni A ed E del registro.