29/01/2007
Bozza non ufficiale del decreto legge Bersani 2 approvato dal CdM n. 35 del 25 gennaio 2007
Alleghiamo bozza del decreto in oggetto che, se verrà approvato così com'è, creerà una vera e propria rivoluzione nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi.
Quello che particolarmente interessa, a parte gli articoli 2 e 3 che si occupano di RCA, sono invece i punti 1, 4 e 5.
Nel punto 1 si precisa che gli agenti non possono più essere considerati in esclusiva con la propria mandante, non solo per i contratti RCA, ma per tutti i rami danni. E ciò, se non fosse seguito dal punto 4, sarebbe sì ugualmente importante, ma non una vera e propria rivoluzione.
Il citato punto 4 stabilisce infatti che «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni» e queste disposizioni devono intendersi inderogabili, salvo la facoltà degli operatori di adeguare le clausole in vigore all'entrata in vigore della presente disposizione entro i successivi 60 giorni (ma si è aspettato tanto che 60 giorni sono nulla).
Le possibili conseguenze:
a) le Compagnie non possono più fare affidamento sulla fidelizzazione del cliente unicamente perché la polizza ha durata pluriennale;
b) gli agenti si trovano nella condizione di non potere più disporre delle provvigioni precontate, e ciò influisce anche sugli importi delle liquidazioni del portafoglio;
c) in cambio, possono contare sulla propria professionalità per confrontarsi con il mercato offrendo al cliente servizi e prodotti migliori della concorrenza, senza dovere più aspettare, per subentrare, la scadenza dei contratti in essere ed anche sul fatto di potere offrire ai clienti prodotti di altre Compagnie che la propria mandante non fa o fa a condizioni diverse.
Commento finale: vuoi vedere che effettivamente sarà permesso ai consulenti più bravi e preparati di fare sentire la propria voce?