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Mancata comunicazione dei dati su una polizza a regolazione premio: non è vero che il cliente è scoperto.

Le Sezioni unite civili della Cassazione intervengono sulla clausola di regolazione del premio assicurativo, interpretando in maniera diversa quanto (almeno fino ad oggi) era stato sempre stabilito dai giudici della stessa Cassazione.

 “La clausola di regolazione del premio assicurativo, dalla natura accessoria della quale la giurisprudenza maggioritaria ha fatto dipendere l’applicazione dell’articolo 1901 cc ed il meccanismo della sospensione della garanzia assicurativa, non può essere uno strumento di protezione del solo assicuratore, perché questa configurazione non tiene conto dell’indiscutibile vantaggio che entrambe le parti del contratto ricavano dalla clausola di regolamento convenzionale del premio assicurativo”.

“ … non ha considerato il carattere autonomo dell’obbligazione di pagamento del conguaglio del premio, il cui inadempimento non doveva essere valutato alla luce dell’articolo 1901Cc, ma in maniera indipendente dalla disciplina in questo contenuta e secondo le regole che presiedono alla valutazione dell’adempimento delle obbligazioni civili, valutando il comportamento dell’obbligato con il metro della buona fede oggettiva, intesa come leale ed onesto comportamento che le parti debbono tenere nell’esecuzione del contratto in una valutazione equilibrata del termine dell’obbligazione e dell’interesse creditorio della Compagnia di assicurazione, nel caso di pagamento ritardato”.

Questi i due passaggi della Suprema Corte che praticamente affermano:

1) La clausola di regolazione deve essere interpretata come strumento di tutela per entrambe le parti e quindi volta per volta i Giudici dovranno entrare nel merito;

2) L’inadempimento dell’assicurato - che deve comunicare alla fine del periodo considerato i “dati variabili” alla compagnia ai fini della determinazione del premio - si riferisce a un’obbligazione civile che ha natura diversa (e autonoma) rispetto a quelle indicate nell’articolo 1901 Cc (che dispone la sospensione della garanzia assicurativa in caso di mancato pagamento del premio) e quindi non comporta, in maniera automatica, l’interruzione della garanzia;

 

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