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0165 - È arrivato il “consenso informato” anche per gli assicuratori

Sul Sole 24 ore plus  di sabato 3 febbraio 2007-02-09 si poteva leggere un articolo dal titolo: “Sentenza-shok: rischio nullità per molte index e unit linked”.

I giudici della VI sezione civile avevano infatti di­chiarato nullo un contratto di una polizza index linked di Commercial Union (oggi Aviva). Quello che interessava erano però le motivazioni e si aspettava la pubblicazione della sentenza per poterne trarre le dovute considerazioni. Ma la sentenza sembrava irraggiungibile, in quanto nessuno l’ha pubblicata e, dietro espressa richiesta, nemmeno banche dati di livello nazionale dichiaravano di averla.

Armati di pazienza, siamo riusciti a procurarci la copia degli atti dell’avvocato che ha seguito l’assicurato ed a “battere a macchina” il testo interessato.

Queste le considerazioni:

a)       una signora stipulava una polizza index linked e successivamente ne chiedeva l’annullamento in quanto, a suo dire, non era stata “adeguatamente informata delle sue caratteristiche”;

b)       inoltre, esistevano “numerose clausole contrattuali contenute nella polizza e l’omessa specifica approvazione di altre clausole da considerarsi abusive ai sensi della tutela del consumatore ex art 1469 cod. civ. (ora articolo 33 lettera l) del decreto legislativo 206/2005).

c)       La Compagnia asseriva però che il cliente “aveva avuto modo di conoscere il contenuto del contratto avendo ricevuto dal promotore finanziario, al momento della firma della proposta, come dalla stessa ammesso, il testo contrattuale”.

Queste le considerazioni del Giudice:

1)       il contratto era costituito da un “corposo documento di 34 pagine” (chissà cosa direbbe il Giudice di una polizza per la famiglia di 82);

2)       che la visita del consulente (essendo stata del tipo “mordi e fuggi”) era stata frettolosa e non aveva quindi permesso la spiegazione del contratto nelle sue varie clausole e di conseguenza non vi era stata l’espressione di “un consenso informato all'operazione da parte dell’assicurato”;

3)       che il documento con le condizioni del contratto “è stato consegnato dal promotore al momento della sottoscrizione della polizza e che conseguentemente non avuto modo di leggerlo prima della sottoscrizione” (chissà se qualcuno lo consegna prima – se lo consegna);

4)       ed in fine  che “Data la natura altamente tecnica non facilmente comprensibile se non addirittura del tutto non comprensibile da parte di una persona media non dotata di specifica competenza finanziaria come.XXX del contenuto del testo contrattuale è evidente che con l'accettazione della clausola della polizza in esame la contraente consumatrice ha accettato una serie di altre condizioni contrattuale non conosciute nè facilmente conoscibili prima della conclusione del contratto” (ed il pensionato – ma anche un medico -, sempre nella polizza della famiglia, ha presente il significato di fatto accidentale, danni materiali e diretti, ecc.?).

5)       la Compagnia “avrebbe dovuto dimostrare, e non lo ha fatto, che la clausola è stato oggetto di specifica trattativa con la consumatrice i sensi dell'articolo 1469 ter u.c. c.c.

Le conseguenze: la Compagnia è stata condannata a restituite l’importo di polizza, gli interessi maturati ed a rimborsare le spese di giudizio.

Il 30 di giungo deve ancora arrivare, ma qualcosa sembra essersi mosso già da adesso. Vedremo se rimane un caso isolato.

 

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