26/04/2007
Se la merce è difettosa il consumatore deve provare la pericolosità del prodotto.
Una signora, avendo riportato lesioni a seguito di reazione allergica a una tintura per capelli, prodotta da una società di cosmetica e applicata in una locale di parruccheria, ha chiesto la condanna della società e del parrucchiere al risarcimento dei danni, sostenendo che la tintura posta in commercio era composta con elementi tossici e comunque pericolosi per la salute, e che il parrucchiere ha applicato la tintura senza le prescritte cautele.
La Signora ha chiesto alla Corte di cassazione la condanna della società produttrice considerato che la danneggiata può limitarsi a provare il danno, senza dover provare altro elemento e sostenendo che la legge addosserebbe alla società produttrice di provare che il prodotto non era difettoso o che ricorrono le altre cause di esclusione della responsabilità analiticamente indicate dalla legge.
La Cassazione non ha però accolto la tesi dell'inversione dell'onere della prova.
Il danno subito dal consumatore - si legge nella sentenza 6007/07 - di per sé non prova indirettamente la pericolosità del prodotto in condizioni normali d’impiego, ma dimostra soltanto una più indefinita «pericolosità». Che non basta a configurare la responsabilità del produttore, a meno che non sia anche accertato che quella specifica condizione d’insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dall’utenza o dalla legge.
L’onere della prova - conclude la Suprema corte - spetta al danneggiato: chi intende far valere un diritto deve dimostrarne gli elementi costitutivi (articolo 2697 Cc).