12/09/2007
La prova del nesso causale nella responsabilità dell'avvocato
Ai fini dell’accertamento della fattispecie di responsabilità professionale è il cliente che ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente. Al criterio della certezza degli effetti della condotta tenuta dal professionista si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (Cass., 21894/2004, 16846/2005, 6967/2006).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione infatti "non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, bastando invece che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di esperienza colte dal giudice per giungere all'espresso convincimento circa probabilità di sussistenza e la compatibilità del fatto supposto con quello accertato".