24/10/2007
Disegno di legge - divieto di deroga alla rivalsa nelle polizze RCA per danni cagionati in stato di ebbrezza.
- Un padre permette al figlio di prendere la sua auto (o moto);
- un titolare d’azienda da in comodato gratuito (o in qualunque altro modo) un’autovettura ad un proprio dipendente;
- un amico chiede in prestito il nostro mezzo per una esigenza;
…
Potrei anche continuare, ma non credo ce ne sia la necessità.
Se viene approvata la legge in allegato, queste persone saranno responsabili in solido con il guidatore dell’autovettura che si è messo al volante in stato di ebbrezza, senza potere trasferire il rischio all’assicuratore della polizza RCA (e perdere quindi la casa o comunque essere per tutta la vita perseguitato dalle obbligazioni nate). Stessa cosa per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Viene rispettato il principio: per colpa degli imbecilli sono tutti colpevoli.
Sarà inoltre interessante vedere gli sviluppi su quanto indicato dall'articolo 2 comma 3, numero 13 del codice delle assicurazioni (sotto riportato), così come formulato nel testo del disegno di legge all’art. 1 punto 4.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
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Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);
Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);
Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;