29/10/2007
Colpo di frusta, onere della prova e liquidazione del danno patrimoniale.
La cassazione, sull’argomento citato, ha precisato quanto segue:
- in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cd. micropermanente) un danno da lucro cessante è configurabile solamente in guanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, e cioè biologico, morale ed esistenziale;
- la liquidazione del danno non può essere pertanto fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977, n. 39 (ora abrogata dall'articolo 354 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno.
- incombe al danneggiato dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro nonché l'entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto e la semplice produzione della dichiarazione IRPEF non è sufficiente a provare il collegamento tra l’asserita diminuzione e l’incidente, dato che la perdita patrimoniale potrebbe essere collegata causalmente ad altri fattori.