06/11/2007
Entrano in vigore gli strumenti di tutela per risparmiatori ed investitori
Dal 14 novembre 2007 entrerà in vigore il decreto legislativo 8 ottobre 2007 n.179 recante "Istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e Fondo di Garanzia per i risparmiatori e gli investitori" (in Gazzetta Ufficiale, 30 ottobre 2007).
Il provvedimento attua la delega contenuta nella legge n. 262 del 2005 che prevede l'istituzione di una camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB - per risolvere controversie sorte fra investitori e intermediari -, nonché un sistema di indennizzo in favore degli investitori danneggiati ed un apposito fondo di garanzia. Il decreto mira a rafforzare il sistema delle tutele in favore dei risparmiatori.
In particolare, esso attua le deleghe conferite al Governo dall'articolo 27 e 44 della legge n. 262 del 2005 ed è finalizzato ad assicurare l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali fra intermediari e clientela; introduce forme di indennizzo in favore dei risparmiatori danneggiati dalla violazione delle disposizioni del Testo unico della finanza che disciplinano l'attività degli intermediari.
Infine, la creazione di un Fondo di garanzia per risparmiatori e investitori assicura la massima trasparenza nei rapporti tra operatori professionali e risparmiatori, incentivando questi ultimi a scelte di investimento il più possibile informate e responsabili.
La tutela degli strumenti operativi è affidata alla Consob, i cui compiti vanno dall'organizzazione della camera di conciliazione ed arbitrato, alla gestione del Fondo di Garanzia e alla determinazione dell'indennizzo al danneggiato.
Allegato il testo del D. Lgs. ottobre 2007 n.179.