12/11/2007
Danni da fumo, la Cassazione conferma la sentenza di condanna della Corte di Appello di Roma.
La corte di Appello di Roma inquadrava come esercizio di attività pericolosa, a norma dell'art. 2050 c.c, l'attività di produzione e commercializzazione di sigarette. A questo punto, l'Amministrazione dei Monopoli, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto fornire la prova di aver adottato le misure idonee ad evitare il danno, prova che non era stata resa e, conseguentemente doveva ritenersi la responsabilità dell'Eti, a norma dell'art. 2050 c.c.
Ha ritenuto, poi, la corte di merito, che a nulla rilevava che lo S., alla stregua delle conoscenze scientifiche divulgate ad ogni livello non potesse ignorare gli effetti nocivi del fumo e quindi potesse effettuare una libera scelta tra il fumare ed il non fumare, in quanto la sua condotta era irrilevante di fronte alla presunzione di responsabilità dell'ente produttore, non vinta da prova contraria.
Anche se nel verdetto della Cassazione, per effetto della rinuncia a buona parte dei motivi di ricorso della Bat, non c'è alcun riferimento alla tesi - sostenuta dalla sentenza della Corte di Appello - della responsabilità del produttore di sigarette per la mancata informazione sui danni da fumo per patologie sviluppate prima del 1990, quando è divenuta obbligatoria la "pubblicità negativa" sui pacchetti,