23/11/2007
Anche il locatario può chiedere l'indennizzo come contraente di una polizza stipulata per conto di chi spetta.
La Cassazione, dopo avere ribadito che la legittimazione alla stipula del contratto va riconosciuta soltanto al proprietario oppure al titolare di un diritto reale sul bene, ha anche riconosciuto che quando il rischio di danneggiamento della cosa assicurata (specialmente in funzione di una disposizione di legge come l’art.1588 c.c.) vengono posti a carico del locatario, questo rischio di perdita della cosa passa, dal proprietario-locatore all’utilizzatore-conduttore (indipendentemente da ogni responsabilità di quest’ultimo).
L’assunzione di questo rischio comporta quindi l’insorgere, per il locatore, di un interesse giuridicamente qualificato all’assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito (Cassazione, 15552/02).