04/12/2007
Se l'utente prova il danno ed il nesso causale, il produttore non può esimersi dalla responsabilità.
Una signora si sottoponeva ad intervento di mastectomia radicale per neoplasia mammaria; purtroppo, dopo due anni ella aveva notato una certa asimmetria e, sottopostasi a visita, era stato accertato che la protesi, costituita in sostanza da un involucro contenente soluzione salina, si era inspiegabilmente svuotata e la soluzione si era diffusa nei tessuti circostanti. Si era imposto, pertanto, altro intervento nonché altre terapie con relativi danni sia materiali, sia di comprensibile riverbero psichico e conveniva avanti al Tribunale di Mantova sia il produttore che il distributore della protesi.
Costoro sottolineavano come la protesi in questione fosse messa in commercio corredata di dettagliate istruzioni che senza mezzi termini ammonivano il consumatore sulle possibilità di rischio del suo impiego, sui limiti di affidabilità, sulle controindicazioni, sulle situazioni in cui era addirittura sconsigliato l'impiego e, in particolare, sulla possibilità, espressamente prevista, di sgonfiamento legata ad una lunga serie di fattori possibili e individuati, nonché ad una serie ulteriore di fattori inconoscibili.
Inoltre, si trattava di un prodotto non reclamizzato, né offerto direttamente al pubblico, ma fornito su espressa richiesta del medico a propria volta tenuto ad informare il paziente di tutti i rischi e le controindicazioni di esso, così che l'attrice doveva essere pienamente consapevole di tutto ciò nel momento in cui aveva accettato di lasciarsi impiantare la protesi de qua, con conseguente assenza di ogni responsabilità a carico del produttore anche alla luce del disposto dell'articolo 10 della legge secondo cui "...il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente sottoposto...".
"il fatto che il produttore non garantisca la durata illimitata della protesi non può portare ad escludere la sua responsabilità in tutti quei casi in cui la protesi ha avuto una durata tanto limitata nel tempo (nella fattispecie poco più di due anni) da deludere le aspettative, anche le più pessimistiche, di un paziente che decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico" .
“è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità del produttore anche ai sensi dell’art. 12. clausole di esonero da responsabilità".