07/12/2007
RC Auto - modifiche al codice delle assicurazioni
Con il D. Lgs del 6 Novembre 2007, n. 198 (attuazione della direttiva 2005/14/CE e 2000/26/CE) il legislatore ha inserito, modificando l'articolo 128 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l’obbligo, entro l’11 giungo 2012, di massimali per la circolazione di veicoli non inferiori ai seguenti importi:
nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
Le altre modifiche più importanti hanno riguardato:
L'Ufficio centrale italiano, il quale entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento deve comunicare agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta;
l’obbligo per le Compagnie di rilasciare, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni;
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il quale deve risarcire anche i danni nei casi in cui:
il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Alleghiamo copia del decreto legislativo del 6 Novembre 2007, n. 198.
Abbiamo inoltre provveduto ad aggiornare il codice delle assicurazioni presente sul sito (nell’area giuridica) con le modifiche riportate nel decreto.