17/12/2007
Inosservanza di avviso del sinistro e decorrenza dei termini di prescrizione.
Nella sentenza allegata i Giudici hanno avuto modo di ribadire due concetti:
1. In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, secondo comma, c.c. (il dolo previsto dalla norma non richiede lo specifico intento di recare danno all'assicuratore, ma deve, comunque, consistere in una omissione intenzionale, non dovuta a dimenticanza o negligenza e deve essere provato dall’assicuratore);
2. la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e quindi da quella in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta e detta richiesta non deve genericamente "alludere alla possibilità di una tale richiesta in un momento successivo", non risultando idonea in questo modo ad indurre l'assicurato a promuovere le opportune sue iniziative.