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L'importanza di come può essere scritta una clausola in un contratto assicurativo.

La sentenza della Cassazione dell’ottobre 2007 allegata si pronuncia sulla garanzia assicurativa di un sinistro RCO successivo alla data dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 38 del 2000, con il quale l’INAIL prendeva in carico il danno biologico subito dal lavoratore infortunato.

Questo fatto era già stato preso in considerazione dai massimi giudici con la sentenza del 15 maggio 2003 n. 7593: "in difetto di un'espressa manifestazione di volontà delle parti, intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche al danno biologico, il richiamo esplicito dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, comporta la limitazione del rischio alle prestazioni rientranti nelle predette norme”. Per chi si ricorda la clausola in questione recitava:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione…

nessun riferimento quindi all’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (non esisteva) e di qui la decisione dei Giudici della non copertura assicurativa per il danno biologico liquidato dall’INAIL.

Stesso caso nella decisione allegata , solo che la clausola di polizza prevedeva (anche prima del D.Lgs. 38/2000):

- “la garanzia riguarda sia le somme eccedenti l'indennità liquidata a norma dell'assicurazione obbligatoria (art. 10 del cit. D.P.R.) sia le somme dovute all'I.N.A.I.L. in sede di regresso (art. 11 dello stesso D.P.R.)", non limitando quindi la garanzia a quanto dovuto dal DPR 1124, ma le somme dovute all’INAIL in senso generale.

Questo ha permesso ai giudici di affermare: “la predetta espressione esclude che la clausola in esame si esaurisca nel richiamo al sistema risarcitorio previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11. In tal modo, non trovando applicazione il predetto principio giurisprudenziale, il danno biologico, in quanto spazio eccedente l'indennità dell'assicurazione obbligatoria ex art. 10, resta risarcibile”.

Il commento finale: l’espressione utilizzata “ai sensi di legge” per definire l’ambito della portata della garanzia assicurativain un contratto di r.C. dovrebbe essere utilizzata più spesso al posto di “ai sensi del D. Lgs. o legge n. __ del ____ (il più delle volte senza neanche “e successive integrazioni e/o modificazioni”).

Certo, il punto di vista cambia se uno è il Cliente oppure la Compagnia.

 

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