22/01/2008
Le circolari delle Agenzie delle Entrate non sono vincolanti. Per nessuno.
Che in Italia ci siano troppe norme è noto a tutti. Che poi le norme alle volte non siano chiare è altrettanto vero.
Capita allora che si chieda una interpretazione di tali norme e, nel caso di quelle tributarie, è logico ritenere che il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate possa ritenersi chiarificatrice del dubbio e valere come principio (questo logicamente in senso sia positivo che negativo per il Contribuente).
I Giudici della Cassazione – Sezioni unite civili - però (vedasi sentenza allegata ed altre similari, cfr. Cass., Sez. I, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. V, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011) danno poco peso alle circolari dell’Agenzia delle entrate, dichiarando che esse non vincolano il contribuente che resta assolutamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme.
Non solo: la circolare, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non vincola neppure gli uffici gerarchicamente sott’ordinati ala quale è stata inviata, ai quali non è vietato disattenderla.
Questo il principio di diritto espresso dalla cassazione:
«La circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva».