29/01/2008
Infortunio sul lavoro ed azione di regresso dell'INAIL sull'appaltatore e subappaltatore.
Un subappaltatore ed un appaltatore vengono entrambi condannati per omicidio colposo a causa di un infortunio sul lavoro che era stato provocato da un dipendente dello stesso appaltatore e l’Inail si rivaleva nei confronti di entrambi.
Il subappaltatore ricorre in Cassazione contro la sentenza di condanna sostenendo di essere estraneo a quanto accaduto poichè il responsabile dell’infortunio era un dipendente dell’appaltatore.
La Suprema corte ha invece precisato che per la responsabilità civile prevista dagli articoli 10 e 11 D.p.r. n. 1124/1965 non è necessario che vi sia un rapporto giuridico di dipendenza tra chi organizza l’esecuzione dei lavori ed il lavoratore che ha materialmente commesso il fatto-reato.
Pertanto, il responsabile civile non è soltanto il datore di lavoro del dipendente che ha provocato l’infortunio sul lavoro, ma anche colui (subappaltatore) che organizza autonomamente l’esecuzione dei lavori a lui subappaltati.
Fin qui nulla questio, specialmente dopo i ben noti “Decreti Bersani” che hanno stabilito una forma di responsabilità solidale nei confronti del lavoratore, anche se l’infortunio si è verificato prima della decorrenza delle nuove norme.
La Corte osserva inoltre che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile anche per la misura del risarcimento, rilevabile dalla attestazione del direttore dell’Inail che quantifica il danno.
Questa tesi invece non può essere accettata. Si tratta di un atto amministrativo e non può essere onere di chi contesta la misura del risarcimento dimostrare che la quantificazione è errata, addossando sulla parte convenuta un onere probatorio “diabolico”.