01/02/2008
Il datore che non comunica al lavoratore l'esistenza di una assicurazione infortuni in suo favore paga personalmente l'indennizzo.
Un dipendente di una azienda subisce un infortunio mentre, per motivi di lavoro, è alla guida di un’auto di servizio.
Sa che esiste di una assicurazione contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro in favore dei dipendenti con l’assicuratore AAA, per cui si rivolge a quest’ultimo per la liquidazione dell’indennizzo spettategli.
Purtroppo successivamente emerge che il contratto di assicurazione esiste, ma non con l’assicuratore AAA, bensì con BBB; a questo punto, logicamente, il dipendente indirizza la propria richiesta a BBB, ma si vede (giustamente) eccepire fondatamente la prescrizione.
A questo punto l’infortunato agisce in giudizio nei confronti del datore di lavoro sostenendo che questi non lo ha informato della stipulazione del contratto di assicurazione con l’assicuratore BBB, cagionandogli così un danno pari all’indennizzo che egli avrebbe percepito dal contratto assicurativo.
Il Tribunale di Venezia, nella sentenza allegata accoglie la domanda specificando che:
- l’assicurazione per conto di chi spetta comporta l’obbligo del contraente (datore di lavoro) di informare gli assicurati dell’esistenza dell’assicurazione;
- al lavoratore spetta solo di dimostrare l’esistenza del contratto di assicurazione, mentre incombe sul datore di lavoro la prova di avere adempiuto all’informazione dell’assicurato;
- poiché il datore di lavoro non ha fornito la prova richiesta, deve pertanto risarcire il danno nella stessa misura che sarebbe stata riconosciuta dall’assicuratore..