19/02/2008
Liquidazione dell'indennizzo su polizza infortuni spetta la somma rivalutata considerando il lucro cessante.
Interessante sentenza della Cassazione:
“Nell'assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario, quando è previsto un procedimento di liquidazione convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta. “
Il che significa che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo dev'essere rivalutata al momento della liquidazione ma che non spettano gli interessi se non dalla data della liquidazione (riconoscimento del debito una volta espletate le formalità della perizia contrattuale).
La Suprema Corte prosegue però indicando:
“… qualora il danneggiato assicurato alleghi e dimostri che la consecuzione della somma al netto della rivalutazione al momento del sinistro assicurato gli avrebbe consentito, attraverso il reimpiego immediato, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria, può essere riconosciuto il danno da lucro cessante per la mancata consecuzione della differenza mediante i cd. interessi compensativi, senza che rilevi la mancanza di liquidità della somma fino all'esito della perizia contrattuale (a meno che la polizza non preveda che il pagamento dell'Indennizzo, salva la rivalutazione, sia dilazionato all'esito della perizia contrattuale, nel qual caso non è configurabile un danno da lucro cessante, perché il rischio assicurato non lo comprende) e senza che sia necessario l'inadempimento dell'assicuratore al dovere di collaborare all'espletamento della perizia”.