La polizza vita non può essere riscattata dal curatore fallimentare.

L'assicurazione sulla vita ha ha natura essenzialmente previdenziale e «si pone come terzo pilastro della previdenza in una congiuntura, quale quella attuale, caratterizzata dalle crescenti difficoltà dello Stato sociale che, sull'apporto integrativo della assicurazione privata deve necessariamente contare».
A fronte di questo principio la Cassazione a Sezioni unite civili con la sentenza 31 marzo 2008, n. 8271, hanno sanato un acceso contrasto giurisprudenziale nato all’interno della prima sezione civile.
Pertanto «anche dopo la dichiarazione di fallimento, rimane in vigore il contratto di assicurazione sulla vita stipulato in bonis dal fallito. Stante la impignorabilità, ex art. 1923 dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto di che trattasi, gli stessi rientrano le "cose" (per tali dovendosi intendere tutte le entità economicamente apprezzabili) "non comprese nel fallimento", in ragione appunto della loro non pignorabilità ex lege, ai sensi dell'art. 46 n. 5 della Legge Fallimentare.
Il curatore del fallimento non può quindi riscattare la polizza stipulata dal fallito.
 

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