Trattamento di fine mandato per gli amministratori - deducibilità per cassa e non per competenza.

Questo il parere dell'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 211 del 22 maggio 2008 allegata.
Il quesito: può una società dedurre dal reddito d'impresa (prescindendo dall’effettiva erogazione), ai sensi dell'articolo 105 del Tuir e secondo il criterio di competenza, gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori? In fondo, questi ultimi sono pari ai compensi corrisposti, rappresentando parte della retribuzione a essi spettante.
La soluzione prospettata: l'articolo 105, comma 4, del Tuir consente, relativamente alla determinazione del reddito d'impresa, la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto. Si tratta in particolare delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c-bis, dello stesso Tuir (indennità dovute in relazione agli uffici di amministratore). Appare evidente, quindi, come gli accantonamenti a fondi del passivo per le indennità di tfm, per effetto del rinvio contenuto nel citato articolo 105, comma 4, rientrano nel tassativo novero degli accantonamenti per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, essendo sostanzialmente equiparati a quelli di quiescenza e previdenza.
La deduzione del relativo costo avverrà nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima.
 

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