02/10/2008
La responsabilità del produttore-fornitore nel caso di attività pericolosa
Con citazione 7 agosto 1986 S..S., nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la soc. L. e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni gravissimi subiti dal proprio appartamento sito in (OMISSIS), a causa di un incendio provocato dalla fuoriuscita di gas da una bombola installata nella cucina qualche giorno prima.
La società convenuta si costituiva e negava la propria responsabilità di fornitrice. La causa era istruita con l'acquisizione di accertamento tecnico preventivo e di CTU in ordine alle cause dell'incendio ed alla entità dei danni.
Il Tribunale, con sentenza del 26 febbraio 1993 accoglieva la domanda e condannava la società fornitrice al risarcimento dei danni (v. in dispositivo).
La L. proponeva appello principale, chiedendo la riforma della decisione; il S. proponeva appello incidentale in punto di difettosità della bombola considerata con i suoi accessori indispensabili per l'uso.
La Corte di appello disponeva supplemento di CTU ed ammetteva prova orale, che veniva espletata.
La Corte di Reggio Calabria, con sentenza del 17 luglio 2003 così decideva: accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal S. e compensa tra le parti le spese dei due gradi e pone in pari misura a carico delle parti le spese delle Ctu espletate. In particolare, per quanto qui interessa, la Corte escludeva che la perdita del gas fosse da imputare al gruppo di erogazione della bombola (ff 9 della motivazione), ed imputava la fuga di gas al cattivo funzionamento del regolatore di pressione, che non è "parte integrante" della bombola e non era stato fornito dalla società convenuta.
Rilevava inoltre la Corte (ff 15 della motivazione) che la legge n. 1083 del 1971 non pone a chi confeziona e commercializza le bombole alcun obbligo in relazione alla installazione, "tanto vero che ad essa può provvedere lo stesso utente".
Contro la decisione ricorre il S. deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria; resiste la controparte con controricorso.