Ampliato il termine per la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione a due anni.

La legge del 27 ottobre n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2008, all’art. 3, comma 2-ter recita: “Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
In pratica, lasciando inalterato il primo comma, le Compagnie hanno sempre a disposizione un anno per chiedere il pagamento del premio assicurativo, mentre, così modificando il secondo comma, gli assicurati dispongono di due anni prima di cadere in prescrizione.
 
Il nuovo testo dell’art. 2952:
 
LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
CAPO I - Della prescrizione
SEZIONE IV - Del termine della prescrizione
PARAGRAFO 2 - Delle prescrizioni brevi
 
Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.
[I].  Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [1882 ss.].
[II]. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione [1882 ss.] e dal contratto di riassicurazione [1928 ss.] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
[III]. Nell'assicurazione della responsabilità civile [1917], il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
[IV]. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
[V]. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [1928 ss.].
 
Prima il comma II recitava:
[II]. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione [1882 ss.] si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione [1928 ss.] in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
 

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