19/11/2008
Danno esistenziale si, danno esistenziale no - La posizione delle Sezioni Unite della Cassazione
La Cassazione civile a sezioni unite con la sentenza dell’11.11.2008 n° 26972 (che alleghiamo) nega l’esistenza del danno esistenziale come figura autonoma facendo (prevedibilmente) scendere l’entità dei risarcimenti civili.
“Il danno non patrimoniale – precisano i Giudici - è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione”.
Non sono quindi “meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela giustizia di prossimità”.