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La responsabilità dei medici nelle strutture complesse.

Nell’ambito di organizzazioni mediche complesse, in caso di decesso del paziente per omessa tempestiva diagnosi della patologia da parte dei medici che erano a vario titolo entrati in contatto con il paziente stesso, va fatta tenendo conto delle competenze specialistiche specifiche dei sanitari coinvolti nel trattamento terapeutico e delle relazioni gerarchiche tra gli stessi intercorrenti.
Nel caso concreto tre medici, che prestavano servizio presso una casa circondariale, erano citati a giudizio per rispondere del decesso di una detenuta, avvenuto in seguito ad una crisi tubercolotica.
Veniva loro contestata l’«omessa diagnosi tempestiva» della patologia ed il «tardivo ricovero», con il decesso della paziente.
Il primo, responsabile del servizio sanitario della casa circondariale,  negava la sua responsabilità in quanto non si trattava di un vero e proprio «centro clinico», bensì di una mera «infermeria» all’interno della struttura penitenziaria.
Il secondo affermava di essere un «medico di guardia operante in regime di collaborazione saltuaria» e che quindi non poteva assumere le vesti di “garante” essendo tenuto solo a visitare il paziente quando richiestogli e ad inviare lo stesso presso una struttura ospedaliera quando le sue condizioni di salute apparissero gravemente compromesse.
Il terzo, infine, dichiarava di rivestire unicamente la qualifica di guardia medica, prestando il suo servizio con «orari parziali e mansioni predeterminate».
La Corte di Cassazione ha ritenuto che sul medico responsabile della struttura gravasse senz’altro un obbligo di garanzia derivante direttamente dalla legge, obbligo non adempiuto considerato la «clamorosa omissione di approfondimenti diagnostici» verificatasi.
Diversamente invece per la responsabilità degli altri due imputati, in ordine ai quali appare necessario una disamina approfondita degli obblighi sugli stessi gravanti in qualità di medici di guardia e sul loro corretto adempimento, cosa non fatta dal giudice d’appello che dovrà appurare quale fosse l’organizzazione della struttura sanitaria in questione, nonché quali fossero in concreto «i ruoli, i poteri, le sfere di competenza» dei sanitari coinvolti, anche in rapporto ai singoli pazienti.
 

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