24/02/2009
Furto d'auto nel posteggio a pagamento con cartello di non responsabilità.
Il gestore del parcheggio a pagamento è sempre responsabile per i furti parziali o totali degli autoveicoli lasciati in custodia nell'area di sosta appositamente destinata: si configura infatti un “contratto atipico di parcheggio” a cui si applica la disciplina di cui all’art. 1766 c.c. e ss., ed in particolare quella dettata per il deposito oneroso” con conseguente responsabilità del gestore, anche senza l'affidamento del veicolo a persona fisica, in quanto la consegna può realizzarsi anche attraverso la sua immissione nell'area adibita mediante perfezionamento del contratto, ovvero con l'introduzione di denaro nel dispositivo all'uopo predisposto.
La Corte di cassazione ha infatti stabilito che: “con la sua immissione nell’area recintata previo superamento di una sbarra, che poteva avvenire solo dopo il rilascio di una scheda magnetica da un apposito dispositivo, mentre lo stesso conducente poteva uscire dopo aver pagato, mediante l’introduzione, in altro apparecchio della predetta scheda, il corrispettivo dovuto e dopo l’immissione della stessa scheda in una macchina per la conferma dell’eseguito pagamento”.
Ed a nulla vale “l’avviso affisso prima dell’ingresso nell’area di parcheggio (riproducente l’estratto del regolamento approvato dalla giunta comunale …) dove risultava che” il gestore “non rispondeva, tra l’altro, per il furto totale o parziale del veicolo”.
Essendo una limitazione di responsabilità deve essere approvata specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, come condizione generale di contratto ed essendo il suddetto avviso assimilabile a tutti gli effetti ad un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., (v. Cass. civ., 15.11.2002, n. 16079)”.