10/03/2009
Abolita la black-list dei cani pericolosi e introdotti altri obblighi.
Nell'ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani firmata il 3 marzo dal sottosegretario Francesca Martini viene abolita la black list dei cani pericolosi.
Per prevenire il rischio di aggressione da parte di cani è stato attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari introducendo, tra le altre cose, l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, oltre all’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.
E qui può nascere un problema: l’art. 1 comma 2 recita: “Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo”.
Questo va contro il dettato della Cassazione riguardante l’art. 2052 c.c.: “Il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico dei terzi la responsabilità per i danni cagionati dagli animali stessi” (vedasi per tutte Cassazione civile, sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11173).
Un solo esempio: mi tieni il cane per favore che mi devo allacciare le scarpe?. Prima non vi erano dubbi che a rispondere dei danni del cane affidato in tale frangente fosse sempre il proprietario del cane. Domani, probabilmente, occorrerà vedere l’interpretazione degli Uffici Sinistri delle Compagnie (e magari prevedere nelle polizze del capofamiglia di coprire anche la responsabilità delle persone affidatarie del cane, un po’ come per i bambini affidati ai nonni).