Legittimazione ad agire nel caso di polizza condominiale. Spetta unicamente all'amministratore.

Nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, il singolo condomino non può sostituirsi all'amministratore per agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rap­presentare l'ente di gestione, contraente della po­lizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio.
 

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