L'assicurazione deve pagare i danni provocati da un motorino su cui vi erano due persone, a meno che non sia espressamente escluso.

Una persona, alla guida della propria vettura, per evitare un ciclomotore che trasportava a bordo una giovane - nonostante ne avesse divieto - frenava e deviava terminando la marcia contro un albero situato sul margine dell'opposta semicarreggiata.
Considerato che il motorino proveniva contromano e con a bordo un passeggero, con tutte le conseguenze relative alla stabilità del ciclomotore, la Corte di Appello riconosceva nella produzione del sinistro una responsabilità del 60% a carico del conducente del motociclo.
La clausola inserita in polizza escludeva la garanzia “qualora il conducente non fosse abilitato alla guida” senza prevedere altre ipotesi di esclusione.
I Giudici della Cassazione, nella sentenza allegata, ricordano che il condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione integra un'inosservanza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione, con la conseguenza che tale circostanza può valere ad escludere la garanzia assicurativa solo se l'ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto.
Per “mancanza” di regolare patente di guida, aggiungono i Giudici, deve intendersi sia l'assoluto difetto di patente, sia il difetto - originario o sopravvenuto - delle condizioni di validità e di efficacia della stessa in relazione alle norme che disciplinano l'abilitazione alla guida (sospensione e revoca della patente, venir meno della validità di essa per il decorso del termine stabilito per la conferma da parte della Prefettura.
 

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