Corte Costituzionale - il risarcimento diretto è una procedura facoltativa e non obbligatoria.

Con la sentenza n. 180 del 19 giugno 2009 allegata, la Corte Costituzionale ha definitivamente stabilito che la procedura di risarcimento diretto è uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo a quelli già previsti al fine d’ottenere il risarcimento del danno.
Il danneggiato ha la facoltà d’agire ai sensi:
 - sia dell’art. 149 che dell’art. 144 D. Lgs 209/2005
 - dell’art. 2054 c.c..
Per la Corte, quindi, è evidente che il legislatore, introducendo tale procedura, non intendeva in alcun modo limitare la tutela dei danneggiati, ma ampliarli.
Colui che ha subito dei danni dalla circolazione di veicoli, potrà quindi, sin dalla fase stragiudiziale,  rivolgersi sia al proprio assicuratore (adottando la procedura prevista dall’art. 149) ma anche, alternativamente, al responsabile civile del danno ed al suo assicuratore (adottando la procedura prevista dall’art. 144).
 

Allegati

Forum

News