La responsabilità del consulente esterno per la sicurezza del macchinario pericoloso.

Il consulente, incaricato da un’azienda di effettuare un’indagine sulla sicurezza dei suoi macchinari, risponde degli infortuni subiti dai lavoratori addetti alle macchine pericolose, se non ha avvertito il committente della pericolosità dei macchinari stessi, e ciò anche in assenza di una relazione sui rischi a cui l’impresa era obbligata.
La responsabilità del consulente, chiarisce la Cassazione nella sentenza allegata, deriva da un suo inadempimento all’obbligazione assunta e cioè l’obbligo di segnalare alla Società che i macchinari aziendali non sono conformi alla normativa di sicurezza e questo anche se “l'attività della ricorrente rientra nell'ambito di prestazione di opera intellettuale ed in quanto tale deve essere qualificata come obbligazione di mezzi e non di risultato”.
 

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