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Contratto di appalto - non sempre il committente e' responsabile degli infortuni che si possono verificare nel cantiere.

  In questo caso la Suprema Corte di Cassazione (sezione lavoro - sentenza 23 settembre - 28 ottobre 2009, n. 22818) si è pronunciata escludendo la responsabilità dell’impresa committente per le gravi lesioni subite da un operaio precipitato da un ponteggio ed ha, invece, affermato la corresponsabilità nella causazione dell’infortunio della società datoriale-appaltatrice e dello stesso dipendente. Ha dapprima osservato come “in materia di appalto è stato affermato il principio che la responsabilità per violazione dell'obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro è applicabile anche nei confronti del committente, se pur non incondizionatamente - atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilità del committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire (Cass. sez. lav., 22.3.2002 n. 4129)”. Successivamente ha però osservato che “… nella fattispecie in esame le clausole del contratto di appalto evidenziavano che la responsabilità per la sicurezza incombeva solo sull'appaltatore - datore di lavoro, atteso che l'art. 4 del detto contratto disponeva che “nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate dall'appaltatore tutte le misure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro”, rilevando altresì che la previsione contenuta nel suddetto contratto di appalto secondo cui l'appaltatore era tenuto ad uniformarsi “anche” alle disposizioni che avrebbero potuto essere impartite dal committente in materia di sicurezza, rappresentava per l'appaltatore un obbligo aggiuntivo e per i lavoratori una ulteriore protezione, nel senso che tale previsione contrattuale consentiva al committente di richiedere all'appaltatore misure più rigorose, e di operare degli interventi a tutela della sicurezza dei propri ambienti di lavoro, ma non privava certamente l'appaltatore dei poteri e della responsabilità (esclusiva, nella fattispecie) in materia di sicurezza, e non estendeva tale responsabilità a carico del committente”.

 

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