La responsabilità del committente nei cantieri temporanei o mobili

La Suprema Corte (con la sentenza n. 36869 del 22-09-2009 allegata) precisa:
1)    come nella fase di progettazione, di esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, ci si debba attenere alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/1994 [ora art. 15 D.Lgs. n. 81/2008] che detta misure generali per la tutela e la sicurezza dei lavoratori [v. ora art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008] ed a quelle dell'art. 6 D.Lgs. n. 494/1996 [ora art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008], dove è previsto che la eventuale designazione di un responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 626/1994.
2)    che il committente, all'atto dell'affidamento dell'incarico, verifichi la idoneità tecnica dell'appaltatore, richiedendo l'esibizione di documenti attestanti l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato” [v. ora art. 90, comma 9, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008], altrimenti “in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati”, e che “la violazione di tale disposizione configura a carico del committente un'ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo".
In buona sostanza, avere affidato a terzi i lavori da effettuare e avere incaricato il responsabile dei lavori non sempre esime il committente dalla responsabilità per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’appaltatore.
 

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