19/01/2010
Se il medico viene condannato, per negare la copertura assicurativa occorre il dolo della condotta e non quello per omissione in atti d’ufficio.
Se il medico è condannato per il decesso del paziente, sta al giudice civile valutare, ai fini dell'articolo 1917 Cc, se la condotta del sanitario rispetto all'evento si possa qualificare come colposa o dolosa.
Ed il dolo da considerare è quello inerente all'art. 1917 c.c., e non, come in questo caso, quello imputato al medico ex articolo 83 Cp per l'omissione di atti d'ufficio.
Così i Giudici della Cassazione (nella sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26505 allegata), hanno ribaltato la sentenza del Giudice di merito che aveva invece condannato il camice bianco a pagare personalmente il risarcimento agli eredi del defunto ed a restituire alla Compagnia quanto versato.