La prescrizione non viene interrotta dall’invito della Compagnia al danneggiato di sottoporsi a visita medica.

L’atto della compagnia che invita il danneggiato a sottoporsi alla visita medica non interrompe la prescrizione del diritto all’indennizzo.
Lo decide la sentenza n.1687/del 27 gennaio 2010, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione (e allegata).
La motivazione: “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione”.

 

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