23/03/2010
Polizze assicurative amministratori e loro deducibilità fiscale
L'inerenza del costo trascina la deducibilità, anche con riferimento alle polizze assicurative in favore di dipendenti o dirigenti. Innovativo il principio espresso dalla Cassazione civile sez. trib., con la sentenza 30 dicembre 2009, n. 28004 dove viene previsto che:
“In tema di determinazione del reddito d'impresa, non sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986, i costi relativi all'assicurazione, prevista da un accordo sindacale, per infortuni del personale con qualifica di dirigente, impiegato e quadro, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l'assicurazione prevista da norma cogente, poiché, all'eventuale verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento resterà di esclusiva spettanza della società”.
Alleghiamo, anche a questo scopo, il parere n. 7 del 2010 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro, dove si legge, tra l’altro che «Il reddito, è costituito dalla differenza tra ricavi imponibili e costi deducibili, dunque non si comprende come il costo che è stato riconosciuto come inerente non concorra alla formazione del reddito».
La circolare affronta inoltre tutte le problematiche delle polizze degli amministratori.
Per chi volesse il testo della sentenza della cassazione lo può richiedere all’assistenza.