09/04/2010
Prescrizione - se l’assicuratore contesta la garanzia è da tale data che decorrono i termini.
La prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità, in tema di assicurazione contro i danni, decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato, e cioè dal momento del verificarsi del fatto. Nel caso che le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura. Questa la regola generale.
Se l’assicuratore, però, durante lo svolgimento della perizia, contesta l’operatività della garanzia, in quanto “alla luce dell’elaborato peritale e del verbale del sopralluogo fatto dai periti e regolarmente firmato per approvazione, emerge che il danno non è indennizzabile in quanto non rientra nelle garanzie prestate dalla polizza" è da tale data che deve ritenersi decorrere il momento dal quale l’assicurata poteva esercitare il diritto all’indennità e quindi è da quel momento che comincia a decorrere il periodo per la prescrizione.
Questo quanto riportato dalla sentenza della Cassazione civile, n. 6479 del 17 marzo 2010 allegata.