14/04/2010
Non consentita una clausola di esclusione di polizza “da qualsiasi causa determinati”.
La Cassazione (sentenza n. 8235 del 7 aprile 2010 allegata) interviene sulla possibilità, per l’assicuratore, di inserire nel contratto clausole di esclusione che limitano indiscriminatamente i rischi.
Una impresa edile eseguiva dei lavori di sbancamento a seguito dei quali era stato demolito un immobile poco distante. I proprietari dell’immobile citavano in causa l'imprenditore, il quale chiedeva al giudice di essere manlevato dalla richiesta visto che aveva stipulato una apposita copertura assicurativa.
Ma la compagnia respingeva il sinistro sostenendo «l'inoperatività della polizza, essendo la voce di danno invocata esclusa dall'ambito oggettivo del contratto». Esisteva Infatti una clausola, dove «era prevista l'esclusione dalla garanzia per i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati».
La pronuncia della Suprema Corte:
“configura una non consentita limitazione di responsabilità, ex art. 1229 c.c. la clausola di un contratto assicurativo che, nell'escludere l'assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l'espressione testuale "da qualsiasi causa determinati") in modo ampio ed indiscriminato la non "comprensione" dei danni nell'oggetto del contratto stesso”.
Non vi è dubbio che il caso farà sicuramente discutere.