26/04/2010
Quando viene fatto l’arbitrato, non sempre l’Assicurato deve pagare gli arbitri (od i periti).
La clausola delle condizioni generali di assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell'onorario degli arbitri dove ciascuna parte è tenuta al pagamento del compenso dell'arbitro da essa nominato e di metà di quello dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa o soccombente, è da considerarsi nulla.
Questa la decisione della Cassazione nella sentenza allegata, precisando che la nullità è dovuta in riferimento alla causa e alle finalità del contratto assicurativo, essendo, in questo caso, limitativa del diritto dell'assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all'esborso di rilevanti somme per gli onorari degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal ricorrere all'arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti dilatori dell'assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa dell'assicurato