13/05/2010
Se il rischio non è stato correttamente rappresentato, la Compagnia può respingere il danno.
Se esistono dichiarazioni inesatte nella rappresentazione del rischio fatte all’assicuratore, la Compagnia può negare l’indennizzo.
Ciò anche:
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a. se la Compagnia era venuta a conoscenza di dette dichiarazioni, ma il sinistro si è verificato prima che sia decorso il termine previsto dal’art. 1892 del c.c. (tre mesi) per la contestazione e la richiesta di annullamento del contratto;
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b. se dette dichiarazioni non veritiere non hanno inciso con la dinamica con cui si è verificato il sinistro.
E se il contratto vincola l’operatività della garanzia all’adozione di misure di sicurezza il giudice non può decidere diversamente: le clausole che collegano la copertura alle misure di difesa del bene assicurato servono a individuare il rischio dell’assicuratore, non a limitarne la responsabilità.
Lo precisa la sentenza n.10194 del 28 aprile 2010 allegata.
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