25/05/2010
Interpretazione del contratto assicurativo – polizza furto con forma a primo rischio assoluto.
Una Azienda subisce un furto coperto da assicurazione. La compagnia assicurativa sostiene però che la polizza stipulata non prevede la garanzia "a primo rischio assoluto", pattuizione che, costituendo deroga alla regola generale proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., deve essere provata per iscritto ai sensi dell'art. 1988 c.c. (mancato richiamo della condizione 22 di polizza che indicava il primo rischio assoluto).
La Suprema Corte, con la sentenza allegata (n. 10596 del 30 aprile 2010) ha ricordato che più volte è stato affermato dalla giurisprudenza il principio della corrispondenza tra ammontare del premio versato dal Contraente e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore.
Nel caso in esame, la valutazione della necessaria corrispondenza del premio versato e della garanzia conseguentemente prestata, ha portato a far considerare quest’ultima stipulata a “primo rischio assoluto”, anche in ossequio al principio di buona fede nell'interpretazione del contratto.