23/02/2011
La mancanza del certificato prevenzione incendi è tuttora perseguibile penalmente
Esiste la responsabilità dell'amministratore di una snc, esercente l'attività di autotrasporti, per aver abusivamente detenuto kg. 539 di gasolio in assenza del prescritto certificato di prevenzione incendi da parte del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Questa la decisione della Cassazione penale, sezione III, 15 febbraio 2011, n. 5597, allegata, la quale ha affermato che "è vero che le disposizioni citate (articolo 36 del dpr 27 aprile 1955 n. 547) sono state abrogate dall'art. 304, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ma vi è continuità normativa con le nuove disposizioni (d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e d.lgs. n. 81 del 2008) sicché non vi è abolìtio crìminìs”.
È quindi evidente quanto importante sia che nella polizza incendio sia sempre prevista l’estensione alla colpa grave dell’Assicurato/Contraente, tranne per quelle in cui è previsto “… solo se l’Assicurato è in regola con le norme di prevenzione incendio”, dove sarebbe meglio che detta clausola non esistesse.