18/01/2013
Sempre difficile provare la responsabilità dell’avvocato
Persona (ex ministro) condannata dalla Corte dei Conti per avere concesso in locazione a personalità politiche a canoni non di mercato, appartamenti che avrebbero potuto invece essere destinati a sedi di importanti uffici pubblici o comunque essere ceduti in locazione per canoni adeguati al prestigio dell’immobile, classificato come di rilevante pregio storico ed artistico
Verso detta condanna viene proposto appello, dichiarato però inammissibile per non essere stata prodotta, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata (errore dei difensori).
Chiaramente, la persona condannata citava in giudizio gli avvocati.
La pronuncia della cassazione (sentenza n. 22376 del 10 dicembre 2012 allegata) ha però stabilito che “… in materia di contratto d’opera intellettuale, ove anche risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, sì accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito “.
Come dire “se non mi provi che avresti vinto la causa, perdi il ricorso”.
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