29/01/2013
Responsabilità del direttore dei lavori per danni all’edificio
Crolla parzialmente un edificio durante una serie di lavori e il committente cita, per il ristoro dei danni, sia la ditta appaltatrice che il direttore dei lavori. I Giudici sia di primo che secondo grado, condannando la ditta esecutrice dei lavori, escludono però la responsabilità (di natura contrattuale) del direttore dei lavori. Viene fatto ricorso in cassazione ed in questo caso la Suprema Corte (Sentenza del 11.12.2012, n. 22643 allegata) stabilisce che la responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente è configurabile sia a titolo extracontrattuale ex art. 1669 c.c. che a titolo contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., dovendo quest’ultimo accertare la conformità, la progressiva realizzazione dell’opera al progetto, le modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.
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